Regolamento attuativo di MEDEFitalia
Mediatori della Famiglia-Italia
Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare
Il Regolamento Attuativo ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi, il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono, le procedure organizzative funzionali all’Associazione, definite dal Consiglio Direttivo.
Di seguito il testo approvato dal Consiglio Direttivo del 9 febbraio 2026 e dall’Assemblea Soci il 19 giugno 2026
Art. 1 Scopo
Il presente Regolamento Attuativo ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti i requisiti dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi, il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono e tutti gli altri aspetti associati al corretto funzionamento dell’associazione nel rispetto della normativa vigente.
Può essere modificato dal Consiglio Direttivo in carica, suo formale estensore, a seguito del parere favorevole della Commissione Scientifica della Formazione di MEDEFitalia.
Art.2 Formazione per divenire socio professionista di MEDEFitalia
MEDEFitalia accoglie soci provenienti da diverse scuole di formazione per mediatori familiari, afferenti a modelli operativi anche diversi tra loro.
Le indicazioni presenti in questo articolo definiscono i criteri univoci, relativi al loro percorso formativo, che i candidati devono soddisfare per poter accedere a MEDEFitalia.
A) Requisiti di base della formazione
I. Provenienza dei candidati
L’accesso a MEDEFitalia è consentito a:
1. Coloro che rispettano i criteri definiti dall’art.4 comma 2 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151, Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare (di seguito, ove citato, D.M. 151/2023), ovvero coloro che, al 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del D.M. 151/2023), sono già in possesso del titolo di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell’esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.
2. Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione che rispettino i criteri stabiliti dall’art. 5, commi 3, 4, 5 del D.M. 151/2023
3. Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione tenuti da Centri/Istituiti riconosciuti da MEDEFitalia, così come descritto nel presente Regolamento;
4. Coloro che siano regolarmente aderenti ad Associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013, o da Scuole di Formazione dalle stesse gestite, in quanto rispettose dei criteri identificati dal D.M. 151/2023 e dalla Norma UNI 11644 (e sue revisioni) a garanzia della competenza richiesta ai mediatori in formazione.
II. Titoli di studio dei candidati
I titoli di studio necessari all’ammissione a MEDEFitalia sono quelli delineati nell’art. 4 comma 1, punto c) del D.M. 151/2023, ovvero il possesso di diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
III Struttura e contenuti minimi dei corsi di formazione di provenienza dei candidati
I corsi di formazione dei candidati all’ammissione a MEDEFitalia devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 151/2023, per poter essere riconosciuti come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, nei modi e nei termini descritti nel presente Regolamento.
Per i corsi antecedenti all’entrata in vigore del D.M. 151/2023 e della Norma UNI 11644, l’ammissione sarà soggetta alla valutazione della Commissione Scientifica.
Art. 3 Requisiti di onorabilità per divenire Socio Professionista di MEDEFitalia
MEDEFitalia accoglie candidati che rispettino i requisiti di onorabilità definiti dall’art. 3 del D.M. 151/2023.
Art. 4 Procedura di ammissione
1. Il candidato socio professionista invia a MEDEFitalia i materiali previsti dall’art. 5 e specifici per la propria richiesta di ammissione.
2. Attende la comunicazione da parte di MEDEFitalia della completezza e correttezza formale dei documenti presentati, dell’istituzione della Commissione d’esame e della data prevista per il suo esame.
3. Si sottopone alle prove d’esame previste dall’art. 6.
4. Attende la comunicazione da parte della Commissione d’esame di MEDEFitalia dell’esito dell’esame:
a. in caso di mancato superamento della prova, il candidato riceverà adeguata documentazione che ne attesti le motivazioni e potrà
1. presentare una nuova domanda d’ammissione e sottoporsi a un nuovo esame;
2. rifiutare il parere della Commissione d’esame e rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A.R (o mail PEC) per chiedere il riesame della sua prova da parte di un’altra Commissione d’esame (s’impegna tuttavia ad accettare il secondo parere);
b. In caso di superamento dell’esame, la commissione rilascerà una documentazione in doppia coppia che attesta il risultato positivo: una per il candidato professionista e l’altra per il Consiglio direttivo. Il Consiglio procederà a deliberare nella prima riunione utile, nei modi e nei tempi descritti nello Statuto, l’ammissione a Socio. Ad avvenuta deliberazione, il Consiglio direttivo invierà una comunicazione ufficiale al nuovo Socio professionista nella quale chiederà il suo impegno a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel Regolamento attuativo.
5. Il nuovo Socio professionista, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della delibera di ammissione a socio, s’impegna inoltre a:
a) versare la quota associativa; se l’ammissione avviene entro il 30 settembre, la quota versata si intende con validità per l’anno in corso; se l’ammissione avviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, la quota versata si intende con validità per l’anno in corso e per quello successivo;
b) far pervenire gli estremi della propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria così come specificato nel presente Regolamento
c) far pervenire la dichiarazione sul trattamento dei dati, adeguatamente compilata e sottoscritta;
d) far pervenire l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito del proprio indirizzo email, adeguatamente compilata e sottoscritta.
Art. 5 Richiesta di ammissione
A. Iscrizioni a Socio professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso Scuole di formazione in mediazione familiare che rispettano i criteri definiti dall’art.4 comma 2 e art. 5 commi 3, 4,5 del D.M. 151/2023 e/o siano state riconosciute da MEDEFitalia.
Il candidato socio professionista dovrà presentare domanda d’ammissione scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFitalia (alla voce “Ammissione soci”).
La domanda dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della data della sessione d’esame, per dar modo alla commissione di valutare la documentazione allegata, che dovrà essere costituita da:
a) copia del proprio Curriculum Vitae, con descrizione dei titoli di studio conseguiti;
b) copia dell’attestato di abilitazione alla pratica o certificazione di conclusione del percorso formativo;
c) autocertificazione in cui il candidato informa su formazione, professione e possesso di tutti i prerequisiti descritti e richiesti per l’ammissione, compresa l’appartenenza a una scuola di formazione che rispetta i criteri definiti dall’art.4 comma 2 e art. 5 commi 3, 4,5 del D.M. 151/2023 e/o è già stata riconosciuta da MEDEFitalia;
d) attestazione del pagamento della quota prevista per l’esame d’ammissione (da considerarsi IVA esclusa)
e) consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679;
f) fotocopia del proprio documento d’identità.
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate.
B. Iscrizione da parte di mediatori familiari appartenenti ad altre associazioni di categoria iscritte negli appositi elenchi predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico)
Coloro che intendano diventare Socio professionista MEDEFitalia e appartengano ad Associazioni nazionali di categoria regolarmente iscritte agli appositi elenchi predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), hanno una procedura specifica di selezione in virtù del rispetto, a cui sono tenute tali associazioni, delle indicazioni della Legge 4/2013 e della Norma UNI 11644 (e sue revisioni) e del D.M. 151/2023.
Tale procedura si applica a coloro che:
a) sono regolarmente iscritti al momento della richiesta di ammissione a MEDEFitalia;
b) sono stati iscritti per almeno 3 anni e hanno cessato l’iscrizione non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione a MEDEFitalia;
c) dimostrino di aver conseguito la formazione obbligatoria prevista dal D.M. 151/2023 anche negli anni di mancata iscrizione.
Il candidato socio professionista dovrà presentare domanda d’ammissione scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFitalia (alla voce “Ammissione soci”).
La domanda verrà valutata dalla Commissione Scientifica e dalla Commissione d’Esame, che si riserverà la possibilità di convocare il candidato per un colloquio conoscitivo durante le sessioni d’esame previste.
La domanda dovrà essere inviata entro 30 giorni prima del colloquio, per dar modo alla commissione di valutare la documentazione allegata, che dovrà essere costituita da:
a) copia del proprio Curriculum Vitae, con descrizione dei titoli di studio conseguiti;
b) copia dell’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013 e dell’Art.4 comma 1 punto a) del D.M. 151/2023;
c) autocertificazione in cui il candidato informa su formazione, professione e possesso di tutti i prerequisiti descritti e richiesti per l’ammissione;
d) dichiarazione di regolarità di iscrizione a cura dell’associazione di provenienza;
e) attestazione del pagamento della quota prevista per l’esame d’ammissione (da considerarsi IVA esclusa)
f) consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679;
g) fotocopia del proprio documento d’identità.
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate.
C. Riammissione di mediatori familiari già Soci Professionisti di MEDEFitalia
Coloro che sono già stati Soci Professionisti di MEDEFitalia ma che, per varie ragioni, non hanno rinnovato l’iscrizione, possono decidere, qualora volessero nuovamente iscriversi, di fare una nuova domanda di ammissione con procedura semplificata.
Questa tipologia di riammissione non riguarda i Soci che sono stati sospesi o sono decaduti a seguito di deferimento alla Commissione Disciplinare, nei modi e nei termini descritti nel presente Regolamento, che dovranno essere riesaminati dal Consiglio Direttivo nella loro eventuale richiesta di nuova ammissione.
La richiesta di riammissione deve essere inviata via mail alla Segreteria, dopo aver compilato il modulo di rinnovo, presente sul sito di MEDEFitalia, nel quale allegare copia del bonifico relativo al pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso e copia della polizza assicurativa RC professionale, obbligatoria per tutti i Soci Professionisti di MEDEFitalia.
Il socio che viene riammesso con questa procedura dovrà dimostrare di aver conseguito la formazione obbligatoria prevista dal D.M. 151/2023 (a far data dal 31 dicembre 2023) per gli anni di sospensione o mancata iscrizione, oltre ad assolvere al debito formativo relativo all’anno della riammissione.
Art. 6 Esame di ammissione
L’esame di ammissione si differenzia a seconda della tipologia della commissione d’esame e può avvenire in presenza o in modalità telematica tramite piattaforme digitali.
1. Commissione d’esame istituita da MEDEFitalia
Il candidato socio professionista alla presenza di una commissione d’esame istituita da MEDEFitalia così come previsto nel presente Regolamento, dovrà sostenere una diversa tipologia d’esame in base ai criteri di ammissione specificati nell’art. 4 ovvero:
A. il candidato che abbia svolto la formazione presso Scuole di formazione in mediazione familiare che rispettano i criteri definiti dall’art.4 comma 2 e art. 5 commi 3, 4, 5 del M. 151/2023 e/o siano state riconosciute da MEDEFitalia dovrà:
a) sostenere un esame orale volto a verificare l’acquisizione degli strumenti teorici di base della mediazione familiare, così come specificati nell’art. 5 comma 5 del D.M. 151/2023, della eventuale esperienza diretta di mediazione familiare, dell’eventuale aggiornamento professionale;
b) presentare, entro 30 giorni dalla data della sessione d’esame, e discutere un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi delle indicazioni previste dall’art. 5 comma 3, punto c) del D.M. 151/2023;
La Commissione d’Esame valuterà l’opportunità di far sostenere una prova pratica (simulazione o roleplaying), solo nei casi in cui l’esame sia condotto in presenza.
B. il candidato che provenga da altre associazioni di categoria iscritte negli appositi elenchi predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico), a seguito della valutazione espressa sulla documentazione presentata secondo i criteri espressi nell’art.5 punto B, dovrà sostenere un colloquio conoscitivo durante le sessioni d’esame previste.
C. in caso di riammissione di mediatori familiari già Soci Professionisti di MEDEFitalia, valgono le indicazioni descritte nell’art.5 punto C
2. Commissione d’esame istituita dalla Scuola di Formazione in Mediazione Familiare riconosciuta da MEDEFitalia
Le Scuole di Formazione in Mediazione Familiare riconosciute da MEDEFitalia possono richiedere la partecipazione al loro esame finale di un Esaminatore MEDEFitalia, le cui funzioni e modalità d’intervento sono descritte nel presente Regolamento.
Il candidato socio professionista dovrà quindi sostenere le prove previste dalla Scuola di Formazione in Mediazione Familiare riconosciuta da MEDEFitalia alla presenza di una commissione d’esame istituita dalla Scuola stessa a cui si affiancherà l’Esaminatore MEDEFitalia.
Il candidato socio professionista dovrà provvedere al pagamento della quota prevista da questa specifica forma di ammissione a MEDEFitalia, pari al 50% della quota ordinaria.
L’Esaminatore MEDEFitalia qualora non ritenga sufficientemente preparato il candidato ha la facoltà di proporre allo stesso un ulteriore colloquio integrativo con la Commissione d’Esame di MEDEFitalia (nelle date previste per gli esami ordinari o altra data).
Art. 7 Istituzione della Commissione d’esame
Al fine di verificare le competenze dei candidati soci professionisti in fase di ammissione, sarà eletta almeno una Commissione d’esame, da realizzarsi indicativamente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, nel rispetto delle indicazioni del D.M. 151/2023 e del Disciplinare della Formazione Permanente di MEDEFitalia.
Ogni Commissione d’esame sarà composta di tre membri: un membro dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio direttivo e gli altri due verranno scelti e nominati dalla Commissione Scientifica della Formazione tra i soci con esperienza, o operanti nel campo della formazione o facenti parte di organizzazioni o istituti con corsi di formazione riconosciuti da MEDEFitalia.
I membri della Commissione d’esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità. L’esaminato/gli esaminati hanno facoltà di ricusare uno o più membri della Commissione d’esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione d’esame che non potrà essere più ricusata.
La Commissione d’esame opererà in presenza o in modalità telematica tramite piattaforme digitali.
Art. 8 Compiti della Commissione d’esame
1. Accertarsi dell’identità dei candidati, inserendo i loro dati anagrafici nelle Schede Personali.
2. Verificare le competenze dei candidati soci professionisti valutandone il comportamento durante le prove previste e descritte nel presente Regolamento.
3. Registrare, a cura del Presidente della Commissione d’esame, l’ora d’inizio e l’esito di tutti i passaggi previsti dall’esame in apposito verbale.
4. Descrivere, a cura del Presidente della Commissione d’esame, l’andamento del lavoro della Commissione d’Esame in apposito verbale.
5. Decretare, a cura del Presidente della Commissione d’esame, il superamento o meno dell’esame da parte di ogni candidato socio professionista al termine delle prove.
Art. 9 Istituzione dell’Esaminatore MEDEFitalia
Nell’ottica di una maggiore collaborazione e condivisione con le Scuole di Formazione in Mediazione Familiare riconosciute da MEDEFitalia, si prevede la possibilità che agli esami finali di dette Scuole possa partecipare un Esaminatore MEDEFitalia per facilitare l’accesso a MEDEFitalia di nuovi Soci Professionisti.
La sua presenza costituisce la possibilità, per i candidati che ne facessero richiesta, di effettuare l’ammissione a MEDEFitalia contestualmente alla prova d’esame finale, come descritto nel presente Regolamento.
A. Istituzione dell’Esaminatore MEDEFitalia
Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore Scientifico, definisce i requisiti minimi, le specificità e i criteri d’accesso alla figura dell’Esaminatore MEDEFitalia, a partire dalle indicazioni contenute al punto B di questo articolo.
I nominativi degli Esaminatori MEDEFitalia sono, di volta in volta, selezionati in riunione congiunta dalla Commissione Scientifica e dalla Commissione d’Esame, quest’ultima istituita come da indicazioni contenute nel presente Regolamento, e presentati in Consiglio Direttivo in base alle richieste pervenute dalle Scuole di Formazione in Mediazione Familiare riconosciute da MEDEFitalia.
Il Consiglio Direttivo delibera almeno due Esaminatori per volta, per le eventuali sostituzioni in caso di necessità.
I nominativi degli Esaminatori MEDEFitalia verranno trasmessi per tempo alle Scuole di Formazione in Mediazione Familiare riconosciute da MEDEFitalia, per valutare possibili conflitti di interesse.
B. Requisiti minimi dell’Esaminatore MEDEFitalia
Ogni Esaminatore MEDEFitalia deve:
- essere Socio Professionista di MEDEFitalia da almeno 3 anni;
- essere un componente della Commissione d’esame, della Commissione Scientifica o del Consiglio Direttivo di MEDEFitalia;
- avere almeno 10 anni di esperienza professionale come mediatore familiare;
- aver sostenuto un colloquio valutativo con il Direttore Scientifico di MEDEFitalia.
C. Partecipazione dell’Esaminatore MEDEFitalia
La partecipazione dell’Esaminatore MEDEFitalia alle sessioni d’esame delle scuole può avvenire in presenza o da remoto (in base al criterio scelto dalla Commissione d’Esame), a titolo volontario e senza costi per MEDEFitalia.
D. Specificità dell’Esaminatore MEDEFitalia
Ogni Esaminatore MEDEFitalia deve:
- essere in grado di valutare mediatori familiari che utilizzino modelli di Mediazione Familiare anche diversi dal proprio;
- dichiarare il proprio modello di mediazione familiare acquisito nella propria formazione e applicato nella pratica professionale; tale indicazione, pur non essendo vincolante, verrà valutata dal Consiglio Direttivo in modo da facilitare l’inserimento dell’Esaminatore in corsi affini.
E. Criteri d’accesso alla figura dell’Esaminatore MEDEFitalia
Per poter diventare Esaminatore MEDEFitalia, il Socio Professionista deve:
- essere in regola con il pagamento della quota associativa ed aver assolto agli obblighi di formazione permanente relativi all’anno precedente a quello della richiesta;
- essere assicurato con copertura RC professionale;
- aver compilato la domanda, scaricata dal sito di MEDEFitalia nella sezione apposita, comprensiva di sottoscrizione del modulo di richiesta di massima riservatezza su quanto conoscerà durante l’esercizio della sua funzione e di sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati;
- garantire la massima riservatezza operando in spazi protetti da interferenze esterne o diffusione di informazioni sensibili, qualora operasse in modalità da remoto;
- dichiarare eventuali conflitti di interessi con persone, enti, servizi o strutture con i quali andrà ad operare.
F. Modalità di selezione dell’Esaminatore MEDEFitalia
A seguito dell’invio alla segreteria di MEDEFitalia della documentazione di cui al punto D:
- la Commissione d’Esame risponderà all’interessato entro 30 giorni;
- in caso di mancata approvazione della domanda, il candidato riceverà apposita documentazione che attesti le motivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripresentare domanda;
- in caso di approvazione della domanda
- il Socio Professionista verrà convocato (in presenza oppure online) per il colloquio valutativo alla presenza di almeno un membro della Commissione d’Esame e del Direttore Scientifico
- al termine del colloquio valutativo, il Direttore Scientifico esprimerà il parere sul candidato
- in caso di parere favorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che conterrà la valutazione e la richiesta al Consiglio Direttivo di approvare il nominativo del candidato come Esaminatore MEDEFitalia;
- in caso di parere sfavorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che attesti le motivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripetere il colloquio valutativo;
- entro 30 giorni dall’esperimento del colloquio valutativo con esito favorevole, il Consiglio Direttivo invierà comunicazione formale (via mail) all’interessato;
G. Sostenibilità economica
La partecipazione dell’Esaminatore MEDEFitalia alle sessioni d’esame delle scuole avviene da remoto, a titolo volontario e senza costi sia per la Scuola di Formazione che per MEDEFitalia. Qualora la scuola dovesse richiedere la presenza dell’Esaminatore MEDEFitalia in sede d’esame, dovrà farsi carico delle spese di trasferta.
L’Esaminatore MEDEFitalia non riceve alcun compenso, tranne nei casi in cui gli esami comportino un impegno di intere giornate lavorative, nel qual caso il Consiglio Direttivo stabilirà un compenso forfettario, concordandolo con la Scuola di Formazione richiedente e a carico di questa.
Art. 10 Compiti dell’Esaminatore di MEDEFitalia
L’ Esaminatore MEDEFitalia partecipa all’iter valutativo dei candidati mediatori familiari delle Scuole di Formazione riconosciute da MEDEFitalia.
L’ Esaminatore MEDEFitalia che partecipa alla sessione d’esame deve:
- leggere la documentazione (compreso l’elaborato scritto previsto dal D.M. 151/2023) inviata dalla Scuola di Formazione e relativa ad ogni candidato da far avere all’Esaminatore MEDEFitalia almeno 20 giorni prima dell’esame
- redigere una scheda valutativa per ogni candidato, da trasmettere alla Commissione d’esame;
- proporre al candidato un ulteriore colloquio integrativo con la Commissione d’Esame di MEDEFitalia (nelle date previste per gli esami ordinari o altra data) qualora, nel colloquio, l’Esaminatore non lo ritenesse pienamente rispondente ai requisiti richiesti ad un Socio Professionista di MEDEFitalia;
- concordare con la Scuola di Formazione la possibilità di chiedere al candidato le motivazioni che lo spingono a iscriversi a MEDEFitalia o altre informazioni che ritenga utili alla valutazione.
Art. 11 Richiesta di presenza dell’Esaminatore di MEDEFitalia
Le Scuole di Formazione in Mediazione Familiare riconosciute da MEDEFitalia hanno la facoltà di richiedere la presenza di un Esaminatore MEDEFitalia agli esami finali del loro Corso di Formazione in Mediazione Familiare.
Per presenza si intende sia la partecipazione fisica che da remoto, tramite piattaforme digitali.
Per esami finali si intendono quelli a cui il candidato mediatore si sottopone a seguito del completamento di tutto l’iter formativo, così come definito dall’art. 5 comma 3 punto c) del D.M. 151/2023.
La richiesta va inoltrata via mail alla segreteria di MEDEFitalia con largo anticipo (almeno 30 giorni prima) rispetto alla data stabilità dalla Scuola di formazione per i suoi esami finali, in modo da consentire a MEDEFitalia di programmare correttamente la partecipazione dei propri Esaminatori e la definizione delle date per un eventuale successivo colloquio integrativo per l’ammissione a MEDEFitalia, come già specificato nel presente Regolamento.
La Scuola di Formazione inserirà nella richiesta i nominativi dei candidati che abbiano espresso la volontà di diventare Soci Professionisti di MEDEFitalia.
Nel caso in cui gli esami finali si tengano dopo la fine del mese di febbraio, la Scuola di Formazione concorderà con MEDEFitalia le tempistiche di ammissione del Socio, in modo da garantirgli la possibilità di assolvere all’obbligo formativo previsto dal D.M. 151/2023 e dal Disciplinare della Formazione Permanente di MEDEFitalia.
Art.12 Riconoscimento di Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare
MEDEFitalia riconosce i Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare che rispettino i criteri definiti dall’art. 5 del D.M. 151/2023, in termini di corsi di formazione e formatori, e che offrano comprovata e documentabile esperienza formativa e organizzativa.
Art.13 Procedura per il Riconoscimento di Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare
1. Ogni Ente di formazione per mediatori familiari che vuole essere riconosciuto da MEDEFitalia (con conseguente inserimento nel Registro degli Enti di formazione riconosciuti da MEDEFitalia) deve inviare via mail alla Sede nazionale (segreteria@mediatoridellafamiglia.it) la domanda di riconoscimento (scaricabile dal sito di MEDEFitalia alla voce Riconoscimenti) unitamente a:
a) una presentazione generale della scuola/struttura/ente di formazione;
b) un dossier sull’attività svolta dal Centro/Istituto inerente la formazione alla mediazione familiare e sul gruppo docenti presente ai corsi, dal quale si deve evincere il rispetto dei criteri elencati nell’art.5 del D.M. 151/2023, relativamente al corso di formazione, e ai commi dal 7 al 10 dello stesso articolo, relativamente ai formatori;
c) una descrizione dettagliata del corso per mediatori familiari comprensiva di programma didattico con il dettaglio degli argomenti trattati, numero di ore di insegnamento in aula, eventuali ore di docenza on-line, presenza o meno di didattica attiva (simulazioni, roleplaying, lavoro in gruppi);
d) la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di riconoscimento da pagarsi tramite bonifico bancario (la quota e le coordinate bancarie sono indicate nel sito di MEDEFitalia alla voce Riconoscimento Enti di Formazione). Il pagamento della quota garantisce inoltre la possibilità per la scuola/struttura/ente riconosciuto da MEDEFitalia di richiedere il riconoscimento (con conseguente attribuzione di crediti formativi) di un’iniziativa formativa attivata nell’anno del pagamento senza altri costi.
2. Tutta la documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFitalia in base ai criteri definiti nel presente Regolamento.
3. Se ritenuta conforme, la richiesta sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione, che dovrà effettuarla nel primo Consiglio Direttivo utile.
4. A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, il Centro/Istituto di formazione sarà riconosciuto dal Consiglio Direttivo di MEDEFitalia tramite apposita delibera di riconoscimento.
5. A seguito del riconoscimento, il Centro/Istituto di formazione è inserito nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFitalia (consultabile sul sito di MEDEFitalia); i Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell’elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne hanno permessa l’ammissione e, fintanto che sono iscritti, sono tenuti ad attenersi allo Statuto e al Regolamento Attuativo di MEDEFitalia e devono comunicare a MEDEFitalia gli eventuali cambiamenti che effettueranno, successivamente alla richiesta di riconoscimento, rispetto alla formazione offerta o propri dati fiscali/societari.
6. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di organizzare con i responsabili dell’Ente di formazione un incontro per verificare la coerenza dei rispettivi standard qualitativi di formazione.
7. Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio della Commissione Scientifica per la formazione e del Consiglio Direttivo anche per una eventuale revoca del riconoscimento.
Art.14 Riconoscimento di Corsi di Formazione alla Mediazione Familiare
I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFitalia, per vedere riconosciuti anche i corsi di formazione erogati, devono rispettare i criteri definiti dall’art. 5 del D.M. 151/2023, in termini di corsi di formazione e formatori.
Art. 15 Procedura per il riconoscimento di corsi di formazione alla mediazione familiare
Gli Enti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFitalia in base ai criteri definiti in questo Regolamento, per vedere riconosciuti i corsi di formazione erogati, devono:
1. Inviare via mail alla Sede nazionale (segreteria@mediatoridellafamiglia.it) la domanda di riconoscimento (scaricabile dal sito di MEDEFitalia alla voce Riconoscimenti) unitamente a informazioni dettagliate per ogni corso organizzato, tra cui:
a) il programma del corso con i nominativi dei docenti e il nominativo del responsabile didattico del corso;
b) una dichiarazione che certifichi (per ogni singolo docente o in modo cumulativo) che i docenti del corso rispettino i criteri stabiliti dai commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 5 del D.M. 151/2023;
c) le date previste d’inizio e fine del corso, il monte ore complessivo e la sede, il numero dei partecipanti (sia degli iscritti al momento dell’invio della domanda che del numero previsto in totale);
d) la quota di partecipazione prevista;
e) i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso;
f) le caratteristiche dell’esame finale con attribuzione di giudizio complessivo, garantendo che l’accesso all’esame finale avvenga solo da parte degli iscritti con almeno l’80% della frequenza effettiva al corso;
g) la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di riconoscimento da pagarsi tramite bonifico bancario (la quota e le coordinate bancarie sono indicate nel sito di MEDEFitalia alla voce Riconoscimento Corsi di Formazione).
2. Far pervenire la documentazione descritta al punto 1 almeno 40 giorni prima della data d’inizio del corso; richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate.
3. La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFitalia e sottoposta al Consiglio Direttivo per l’approvazione, che dovrà avvenire nel primo Consiglio Direttivo utile.
4. A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, il corso sarà riconosciuto da MEDEFitalia e il Consiglio Direttivo stesso emetterà apposita delibera di riconoscimento il cui numero dovrà essere inserito nella dicitura “corso riconosciuto da MEDEFitalia con delibera n. ” da apporre sul materiale del corso (cartellette, brochure, spazio web di pubblicizzazione del corso), unitamente al logo di MEDEFitalia.
5. A seguito del riconoscimento, gli allievi provenienti da tali corsi, completato tutto l’iter formativo, potranno richiedere l’iscrizione a Socio professionista di MEDEFitalia, potendo usufruire della specifica Procedura di selezione dei candidati professionisti descritta nel Regolamento Attuativo di MEDEFitalia.
Art.16 Riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia
MEDEFitalia riconosce eventi formativi utili all’aggiornamento dei propri associati e che possano contribuire all’obbligo di formazione continua previsto dall’art. 5 comma 2 e 6 del D.M. 151/2023, dallo Statuto, dal Codice Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla formazione permanente.
Art.17 Procedura di riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia
Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi che possono consentire ai mediatori familiari di conseguire il necessario aggiornamento professionale, per ottenere il riconoscimento da parte di MEDEFitalia (con conseguente concessione di uno specifico numero di crediti formativi per i Soci Professionisti) devono:
1. Inviare via mail alla Segreteria nazionale (segreteria@mediatoridellafamiglia.it) la domanda di riconoscimento (scaricabile dal sito alla voce Riconoscimenti) unitamente a informazioni dettagliate per ogni evento organizzato, tra cui:
- la tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di MEDEFitalia competente per quella regione
- il programma dell’evento con i nominativi dei docenti
- una dichiarazione che certifichi (per ogni singolo docente o in modo cumulativo) che i docenti rispettino i criteri stabiliti dai commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 5 del D.M. 151/2023, ricordando che per i formatori degli eventi (indipendenti dal corso iniziale) per i quali gli Enti richiedono il patrocinio e/o il riconoscimento e/o l’attribuzione di crediti a MEDEFitalia, il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 151/2023 è per MEDEFitalia condizione preferenziale, che diventa esclusiva se gli argomenti trattati sono quelli delle materie di mediazione familiare
- gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo
- le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede
- la quota di partecipazione prevista con eventuale previsione del pagamento di una quota agevolata d’iscrizione per i Soci di MEDEFitalia.
2. Allegare a questa documentazione la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di riconoscimento dell’evento da pagarsi tramite bonifico bancario (la quota e le coordinate bancarie sono indicate nel sito di MEDEFitalia alla voce Riconoscimento Evento Formativo – Organizzatori).
3. Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate.
4. La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento.
5. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento con attribuzione di crediti formativi (come da tabella prevista dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente), previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la decisione ai membri del Consiglio Direttivo.
6. In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà (per il tramite della segreteria) la motivazione alla struttura che l’ha richiesto, comprensiva di eventuali richieste d’integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.
7. In caso di riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione identificherà il numero di crediti formativi attribuiti all’evento e invierà (per il tramite della segreteria)la comunicazione alla struttura che l’ha richiesto. Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’analisi complessiva dell’evento, effettuata con riferimento ai criteri contenuti nella Tabella attribuzione crediti formativi per eventi allegata al presente Regolamento (Allegato 1).
8. Dell’evento riconosciuto si effettuerà la pubblicazione sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.
9. Le strutture che promuovono l’evento, ottenuto il riconoscimento, s’impegnano a inserire la dicitura “Evento riconosciuto da MEDEFitalia con n ___ crediti ” da apporre sul materiale del corso (cartellette, brochure, spazio web di pubblicizzazione del corso), unitamente al logo di MEDEFitalia che verrà trasmesso alla struttura via e-mail.
10. Concluso l’evento formativo, la struttura ha facoltà di inviare alla segreteria di MEDEFitalia l’elenco dei soci che hanno partecipato all’evento e che, nel rispetto dei criteri definiti (modalità e durata della presenza), hanno ottenuto l’attestato di partecipazione.
Art.18 Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione dei Soci Professionisti di MEDEFitalia a eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da di Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia
La fruizione da parte dei Soci professionisti di MEDEFitalia di eventi formativi utili all’aggiornamento dei propri associati e che possano contribuire all’obbligo di formazione continua previsto dall’art. 5 comma 2 e 6 del D.M. 151/2023, dallo Statuto, dal Codice Deontologico e di Condotta e dal presente Regolamento, è regolamentata da apposito Disciplinare sulla formazione permanente che, all’art. 4 prevede l’obbligo formativo annuale di n. 16 crediti, che ogni Socio deve acquisire tramite il riconoscimento della Commissione Scientifica e l’approvazione del Consiglio Direttivo.
La solvenza del debito formativo è uno dei requisiti necessari per il rilascio da parte di MEDEFitalia dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi degli art. 4, 7 e 8, L. 4/2013.
Art. 19 Procedura di riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione dei Soci Professionisti di MEDEFitalia a eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da di Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che hanno partecipato a eventi formativi ritenuti utili per la propria formazione continua come mediatori familiari e che vogliono vengano riconosciuti con crediti formativi, devono seguire la seguente Procedura:
1. Quando inviare: 3 volte all’anno:
1. FINE GIUGNO (e comunque non oltre la fine del mese di luglio) per gli eventi formativi del primo semestre
2. FINE OTTOBRE per verifica parziale assolvimento obblighi formativi, per gli eventi formativi del secondo semestre
3. FINE DICEMBRE (e comunque non oltre la fine del gennaio successivo) come ultimo invio per gli eventi formativi del secondo semestre; inserire solo le nuove richieste, senza ripetere i corsi/ docenze precedentemente inviati
2. Dove inviare: all’indirizzo mail creditiformativi@mediatoridellafamiglia.it unico indirizzo mail deputato alla raccolta delle richieste di riconoscimento; non si devono inviare richieste alla Segreteria, al Presidente o ai Referenti Territoriali.
3. Cosa inviare:
a) Ogni Socio deve inviare la Tabella richiesta riconoscimento crediti allegata al presente Regolamento, (Allegato 2) complessiva con il dettaglio degli eventi di cui si chiede il riconoscimento crediti per il semestre (compilata nella sua totalità, in forma chiara e leggibile, possibilmente non a mano)
b) Locandina/brochure/programma del singolo evento da cui sia possibile desumere: relatori, formato dell’evento (se organizzato in presenza o tramite formazione a distanza – FAD), argomento trattato, orario in cui si è svolto;
N.B. il numero di crediti riconosciuto varia in funzione della durata, della pertinenza dell’argomento e della presenza/assenza di relatori di MEDEFItalia
c) Attestato di partecipazione per il singolo evento;
solo nei casi in cui l’organizzatore non prevedesse il rilascio di attestato (per eventi realizzati con canali digitali che non prevedono attestato), il socio è tenuto a fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e attestazione (disponibile sul sito, nell’area riservata) di partecipazione all’evento, che va a sostituire l’attestato mancante.
N.B. Non verranno accettate autocertificazioni per eventi che prevedono il rilascio di attestati di partecipazione.
4. La Commissione Scientifica non prenderà in considerazione le Tabelle incomplete, cioè non debitamente compilate in tutte le sue parti, nessuna esclusa o prive della documentazione richiesta a corredo di ogni evento formativo da allegare.
5. La Commissione Scientifica prenderà in esame tutta la documentazione e identificherà il numero di crediti formativi attribuiti all’evento, inoltrandoli al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
6. In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà, per il tramite della segreteria, al socio che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazione e/o di ripresentazione della domanda.
7. Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella Tabella attribuzione crediti formativi per eventi, allegata al presente Regolamento (Allegato 1).
Art. 20 Istituzione del Supervisore Professionale MEDEFitalia
Il campo d’azione e la continua evoluzione sociale, culturale e normativa impongono al mediatore familiare una formazione continua, che il Disciplinare della Formazione Permanente di MEDEFitalia finalizza a:
- garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e della collettività;
- conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale per rafforzare le competenze tecnico professionali dei mediatori familiari e favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- contribuire a promuovere l’efficacia della mediazione familiare e la conoscenza ed il rispetto delle regole deontologiche dei professionisti della mediazione familiare.
In quest’ambito, i percorsi di supervisione e intervisione, attraverso la condivisione e lo scambio comunicativo e professionale, costituiscono interventi professionalizzanti ed evolutivi, tesi alla valutazione dell’operato del mediatore, alla valorizzazione delle competenze, alla stabilizzazione ed implementazione delle stesse.
Per questi motivi il Disciplinare della Formazione Permanente di MEDEFitalia li annovera tra i percorsi utili per i Soci Professionisti.
L’obiettivo è perseguire un alto livello di qualità nei servizi di mediazione offerti, rispondendo così ai requisiti necessari previsti per i Soci Professionisti di MEDEFitalia.
La tipologia di supervisione potrà essere individuale o di piccolo gruppo, in base alle esigenze degli associati che ne faranno richiesta.
A) Istituzione del Supervisore Professionale MEDEFitalia
La Commissione Scientifica, in accordo con il Direttore Scientifico, definisce i requisiti minimi, le specificità e i criteri d’accesso alla figura del Supervisore Professionale MEDEFitalia, a partire dalle indicazioni contenute al punto B di questo articolo.
La figura del Supervisore Professionale MEDEFitalia viene approvata dal Consiglio Direttivo di MEDEFitalia.
Ogni Supervisore Professionale MEDEFitalia è inserito in un elenco specifico, redatto dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito di MEDEFitalia.
B) Requisiti minimi del Supervisore Professionale MEDEFitalia
Ogni Supervisore Professionale MEDEFitalia deve:
- essere Socio Professionista di MEDEFitalia da almeno 3 anni;
- avere almeno 10 anni di esperienza professionale come mediatore familiare;
- aver mediato almeno 20 casi negli ultimi tre anni;
- aver condotto o partecipato, in carriera, ad almeno 100 ore di formazione teorico-pratica in mediazione familiare;
- aver sostenuto un colloquio valutativo con la Commissione Scientifica di MEDEFitalia e il Direttore Scientifico.
La valutazione definitiva, anche nel caso di mancanza di possesso di alcuni dei requisiti richiesti, spetterà alla Commissione Scientifica di MEDEFitalia e al Direttore Scientifico.
C) Specificità del Supervisore Professionale MEDEFitalia
Ogni Supervisore Professionale MEDEFitalia deve:
- essere in grado di supervisionare mediatori familiari che utilizzino modelli di Mediazione Familiare anche diversi dal proprio;
- dichiarare il proprio modello di mediazione familiare acquisito nella propria formazione e applicato nella pratica professionale; tale indicazione verrà riportata nell’elenco dei Supervisori ProfessionaliMEDEFitalia, in modo da facilitare la ricerca del Socio che voglia usufruire di un supervisore con lo stesso approccio.
D) Criteri d’accesso alla figura del Supervisore Professionale MEDEFitalia
Per poter essere iscritto nell’elenco dei Supervisori Professionali MEDEFitalia il Socio Professionista deve:
- essere in regola con il pagamento della quota associativa ed aver assolto agli obblighi di formazione permanente relativi all’anno precedente a quello della richiesta;
- essere assicurato con copertura RC professionale;
- aver compilato la domanda apposita, scaricata dal sito di MEDEFitalia;
- sottoscrivere un apposito modulo di richiesta di massima riservatezza e confidenzialità su quanto conoscerà durante la pratica di supervisione
- garantire, qualora la sede della supervisione non fosse fornita da MEDEFitalia o si trattasse di supervisione on-line, la massima riservatezza operando in spazi protetti da interferenze esterne o diffusione di informazioni sensibili;
- dichiarare eventuali confitti di interessi con persone, enti, servizi o strutture con i quali andrà ad operare.
E) Modalità di selezione del Supervisore Professionale MEDEFitalia
A seguito dell’invio alla segreteria di MEDEFitalia della domanda e della documentazione di cui al punto C e D:
- la Commissione Scientifica risponderà all’interessato entro 30 giorni;
- in caso di mancata approvazione della domanda, il candidato riceverà apposita documentazione che attesti le motivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripresentare domanda;
- in caso di approvazione della domanda
- il Socio Professionista verrà convocato (in presenza oppure in modalità telematica, tramite l’utilizzo di piattaforme digitali) per il colloquio valutativo alla presenza di almeno un membro della Commissione Scientifica e del Direttore Scientifico
- al termine del colloquio valutativo, verrà esplicitato al candidato il parere
- in caso di parere favorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che conterrà la valutazione e la richiesta al Consiglio Direttivo di inserire il nominativo del candidato nell’elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia;
- in caso di parere sfavorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che attesti le motivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripetere il colloquio valutativo;
- entro 30 giorni dall’esperimento del colloquio valutativo con esito favorevole, il Consiglio Direttivo inserirà il nominativo del Socio nell’elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia e invierà comunicazione formale (via mail) all’interessato;
- per il mantenimento del nominativo nell’elenco, il Socio Professionista Supervisore dovrà adempiere annualmente agli obblighi di formazione permanente, oltre al pagamento della quota associativa e al rinnovo della polizza RC professionale.
F) Costi
Quota iscrizione all’Elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia; si tratta di una quota annuale che il Socio Professionista riconosciuto come Supervisore Professionale (a seguito dei passaggi definiti ai punti da 1 a 4) dovrà pagare per vedere il proprio nome iscritto nell’elenco.
L’entità è definita da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
G) Crediti formativi
In quanto attività riconosciuta come modalità di aggiornamento professionale, il Disciplinare sulla formazione professionale permanente di MEDEFitalia attribuisce specifici crediti formativi alla supervisione, secondo la Tabella crediti supervisione e intervisione riportata nel Disciplinare stesso e allegata al presente Regolamento (Allegato 3)
Art.21 Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione dei Soci Professionisti di MEDEFitalia a percorsi di supervisione professionale
Come indicato nell’art.6 del Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente dei Soci Professionisti di MEDEFitalia, il Socio Professionista può richiedere per la sua partecipazione alla supervisione della pratica (in presenza o via FAD) il riconoscimento dei crediti formativi, calcolati secondo la la Tabella crediti supervisione e intervisione (allegato 3). La procedura è la stessa descritta nell’articolo 19 a cui si rimanda.
Le attività di intervisione devono essere concordate con MEDEFitalia e organizzate tramite la Segreteria di MEDEFitalia, inoltre, per poter valutare eventuali attività di equipe come attività laboratoriali, è necessario che venga inviato il verbale/dichiarazione dell’ente sottoscritto da un responsabile, dove risultino accertate le presenze, le date e gli orari, e che il tema dell’intervisione è stata la mediazione familiare e non altro. Le intervisioni (compresi i gruppi di studio/approfondimento su casi e le simulazioni) devono prevedere la partecipazione (anche da remoto) di un Supervisore MEDEFitalia riconosciuto
Art. 22 Attività dei referenti territoriali di MEDEFitalia
I Referenti Territoriali rappresentano il primo punto di contatto con i Soci sul loro territorio, con l’obiettivo di gestire le loro esigenze, curare i loro obblighi formativi, aiutarli negli adempimenti connessi alla loro vita associativa.
I Referenti Territoriali sono rappresentanti di MEDEFitalia sul territorio nazionale. Per questo, oltre alle funzioni identificate dallo Statuto, si assumono l’impegno di:
1) Conoscere i Soci della propria regione, mantenere vivi i contatti, raccogliere i loro bisogni, valutare e definire con loro proposte formative o informative, anche attraverso incontri periodici, chat di gruppo, contatti informali.
2) Verificare periodicamente, inviando anche dei solleciti in corso d’anno, il mantenimento dei presupposti previsti dall’iscrizione a MEDEFitalia:
a) pagamento e rinnovo annuale della quota Socio Professionista o Socio Supervisore;
b) stipula e rinnovo ogni anno dell’assicurazione RC professionale;
c) raggiungimento dei 16 crediti formativi annui richiesti da MEDEFitalia;
d) raggiungimento delle 10 ore di aggiornamento professionale richieste dal D.M. 151/2023;
e) assolvimento dell’obbligo dei laboratori esperienziali in presenza previsto dal D.M. 151/2023.
3. Aggiornamento delle Schede Personali dei Soci (strumenti di sintesi sulla posizione del socio in relazione a crediti formativi, rinnovo RC professionale, attestazione, pagamento quote associative) specifici per la propria regione, nella versione informatizzata presente nell’archivio Dropbox di MEDEFitalia, attraverso i seguenti passaggi:
a) Ricezione della tabella crediti concessi dalla Commissione Scientifica ai soci della propria regione;
b) Inserimento dei crediti concessi dalla Commissione Scientifica nelle Schede Personali dei Soci;
N.B. si inseriscono i soli crediti riconosciuti dalla Commissione, il Referente non ha titolo per rilasciare, riconoscere o inserire crediti formativi non riconosciuti dalla Commissione Scientifica.
c) Invio delle Schede Personali alla Segreteria e ai soci del loro territorio, con comunicazioni specifiche relativamente al conteggio crediti maturati o da maturare ed eventuali solleciti per inadempimenti.
4) Promuovere e pubblicizzare l’associazione, anche attraverso la definizione d’iniziative formative e informative, informando la Segreteria e il Direttore Scientifico.
5) Collaborare con la Segreteria nella gestione delle attività associate agli eventi organizzati da MEDEFitalia sul proprio territorio
6) Rappresentare l’Associazione alle iniziative relative alla pacificazione delle relazioni familiari conflittuali che vengono organizzate sul territorio di competenza, informando ed agendo in sinergia con il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Commissione Scientifica.
Art. 23 Attribuzione del patrocinio non oneroso di MEDEFitalia
Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi utili per mediatori familiari, possono richiedere che tali eventi siano patrocinati da MEDEFitalia.
L’attribuzione del patrocinio è da considerarsi per MEDEFitalia senza alcun onere o qualsivoglia responsabilità sulla organizzazione o meno dello stesso.
Art. 24 Procedura di richiesta del patrocinio non oneroso di MEDEFitalia
1) Gli Enti/Centri/Istituti di formazione che organizzano eventi formativi per ottenere il patrocinio (non oneroso) da parte di MEDEFitalia devono inviare via mail, per il tramite della segreteria (segreteria@mediatoridellafamiglia.it), la richiesta di patrocinio (scaricabile dal sito alla voce Riconoscimenti) allegando informazioni dettagliate per ogni evento, tra cui:
a) la tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda);
b) il programma dell’evento, con i nominativi dei docenti, il numero dei partecipanti previsto, le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo, la sede e il costo, precisando eventuali tariffe agevolate per i Soci di MEDEFitalia.
c) una dichiarazione che certifichi (per ogni singolo docente o in modo cumulativo) che i docenti rispettino i criteri stabiliti dai commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 5 del D.M. 151/2023, ricordando che per i formatori degli eventi (indipendenti dal corso iniziale) per i quali gli Enti richiedono il patrocinio e/o il riconoscimento e/o l’attribuzione di crediti a MEDEFitalia, il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 151/2023 è per MEDEFitalia condizione preferenziale, che diventa esclusiva se gli argomenti trattati sono quelli delle materie di mediazione familiare
2) Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere presentate.
3) La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla richiesta di patrocinio entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4) In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio, previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, dandone comunicazione motivata al Consiglio Direttivo, anche per via telematica.
5) In caso di accettazione della domanda, l’attribuzione del patrocinio è da considerarsi sempre non onerosa, cioè senza alcun costo per MEDEFitalia.
6) Gli organizzatori degli eventi dovranno apporre il logo di MEDEFitalia (che verrà allegato alla risposta di accettazione) sul materiale dell’evento.
7) In caso di non accettazione della domanda, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.
Art. 25 Procedure di controllo e di verifica sull’operato dei soci
Così come richiesto dal D.M. 151/2023 e descritto nello Statuto, MEDEFitalia garantisce che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta a tutela delle persone che incontrano nella loro professione di mediatori familiari.
Inoltre la legge prevede ulteriori garanzie per l’utenza in quanto gli associati sono obbligati a riportare il numero di iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 4/203 e all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Per questi motivi al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri associati e le conseguenti decisioni, così come descritto nello Statuto.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere ad un proprio Associato di mettere a disposizione opportuna documentazione attestante la sua pratica professionale. Questo qualora per valutazione autonoma, per indicazione della Commissione Scientifica, per segnalazione di un altro socio o di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare, risultasse necessario verificare il rispetto, da parte dell’associato, dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.
Per l’analisi di tale documentazione e le decisioni conseguenti, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare.
Art. 26 Istituzione della commissione disciplinare
La Commissione Disciplinare viene istituita, anche con modalità telematiche, all’occorrenza e su indicazione del Consiglio Direttivo, anche a fronte di segnalazioni provenienti dalla Commissione Scientifica.
È composta di tre componenti, uno dei quali sarà scelto tra i Soci Fondatori e gli altri due tra i Soci Professionisti valutandone la specifica competenza (giuridica, psicologica …) a seconda della situazione in esame. Per casi specifici potranno essere coinvolti professionisti esterni di comprovata preparazione ed esperienza.
I componenti della Commissione Disciplinare devono garantire neutralità e imparzialità e possono, entro 15 giorni dalla comunicazione al Socio, essere ricusati dall’esaminato una sola volta e per motivazioni quali i rischi di parzialità o di non neutralità o ancora di incompetenza rispetto al modello operativo da lui utilizzato. In caso di ricusazione, il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare alla cui formazione a al cui giudizio l’associato non potrà più opporsi.
Art. 27 Esiti dell’attività Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare, una volta riunitasi, valuta la documentazione prodotta dal Socio segnalato, convoca, anche con modalità telematiche, l’interessato per un confronto e può istituire delle prove scritte, orali e pratiche per consentire adeguata valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di mediazione familiare, nonché dell’atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche del Socio, così come descritte dallo Statuto.
In seguito a tale processo di valutazione, la Commissione Disciplinare adotta opportuni provvedimenti, differenziati in base al tipo di infrazione commessa dal Socio segnalato:
a) se l’infrazione è relativa alle norme previste dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente, il Consiglio Direttivo valuta la possibilità di sospendere il Socio sino all’assolvimento degli obblighi previsti e comunque non oltre due mesi dalla comunicazione dell’infrazione, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo attiva la Commissione Disciplinare affinché decida l’esclusione del Socio;
b) in caso di prima infrazione di altro genere, la Commissione Disciplinare segnala la situazione al Consiglio Direttivo e commina al Socio una multa di € 200,00 da intendersi come avvertimento d’infrazione;
c) in caso di infrazione successiva alla prima o in caso di grave e reiterato inadempimento, così come descritto nello Statuto, degli obblighi e doveri di un Socio, la Commissione Disciplinare attiva Il Consiglio Direttivo affinché decida l’esclusione del Socio.
Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso nei modi e nei tempi descritti nello Statuto.
Art. 28 Attestazioni rilasciate da MEDEFitalia
1. MEDEFitalia, dopo le necessarie verifiche, rilascia ai propri iscritti l’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati, ai sensi degli art. 4, 7 e 8, L. 4/2013, e degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151.
2. L’Attestato contiene tutti gli elementi informativi utili per tutelare i consumatori che usufruiranno dei servizi del professionista:
a) conferma della regolare iscrizione del professionista all’associazione, comprensiva dell’anno da cui è iscritto, del numero d’iscrizione e dell’indicazione della scadenza dell’attestato;
b) rispetto dei requisiti necessari e degli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti da MEDEFitalia ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
c) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
3. L’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati non rappresenta requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ha validità annuale (da intendersi come anno solare e comunque con scadenza al 31 marzo dell’anno successivo al rilascio) ed è rinnovato a ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo, previo controllo dei requisiti previsti dallo Statuto.
Art. 29 Assicurazione per danni arrecati nell’esercizio dell’attività’ (Responsabilità Civile)
Tutti gli associati a MEDEFitalia, pena l’esclusione dall’associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), nel rispetto dell’art.7 comma 1, punto e della legge 4/2013.
Gli estremi della polizza assicurativa devono essere comunicati alla segreteria all’atto di iscrizione e all’atto del rinnovo annuale, anche tramite i Referenti Territoriali, come specificato nel presente Regolamento e ai genitori nei primi colloqui informativi come specificato nello Statuto
MEDEFitalia valuterà la possibilità di stipulare convenzioni con agenzie assicurative o di brokeraggio, per offrire ai propri associati, senza alcun obbligo di adesione e vincolo, tariffe vantaggiose o coperture più efficaci.
Art. 30 Entrata in vigore
La prima versione del Regolamento è stata approvata con delibera n.005 del 20/01/2017.
Le revisioni vengono sottoposte per l’approvazione alla prima Assemblea utile dei Soci, successivamente pubblicate sul sito di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia ed entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla loro approvazione.
Testo in PDF del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia
- Allegato 1 Tabella attribuzione crediti formativi per eventi
- Allegato 2 Tabella richiesta riconoscimento crediti – versione compilabile –
- Allegato 3 Tabella crediti supervisione e intervisione
Per informazioni segreteria@mediatoridellafamiglia.it
