Codice etico deontologico e di condotta di MEDEFitalia

Mediatori della Famiglia-Italia – Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare

Il Codice Etico, Deontologico e di Condotta è un documento di riferimento, previsto dallo Statuto. Contiene le indicazioni e gli obblighi sulla deontologia e la condotta del mediatore familiare che intende diventare socio di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.

Di seguito il testo approvato dall’Assemblea Soci del 27 giugno 2024

Art.1 Definizione

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta (di seguito Codice) è un documento di riferimento, previsto dallo Statuto. Contiene le indicazioni e gli obblighi sulla deontologia e la condotta del mediatore familiare che intende diventare socio di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.

Può essere modificato dal Consiglio Direttivo, suo formale estensore.

 Art.2 Scopo

Le regole deontologiche contenute nel presente Codice hanno lo scopo di precisare l’etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione, a tutela degli adulti e dei minori coinvolti nella vicenda separativa, così come previsto dall’art.27-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dal Decreto Ministeriale 151/2023 e dalla Norma UNI relativa al mediatore familiare.

Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche, di cui al presente Codice.

I Mediatori Familiari hanno non solo l’obbligo di osservare il presente Codice ma ne sono parte attiva, contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalandone le inadempienze agli organi competenti.

L’adesione al presente codice non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Art.3 Definizione del profilo professionale e obiettivi della Mediazione Familiare

Ai fini del presente codice di condotta e a completamento di quanto già definito nello Statuto, il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

I professionisti iscritti a MEDEFitalia sono tenuti a osservare scrupolosamente gli obblighi e i divieti fissati nel presente Codice.

La mancata osservanza di tutti o parte di quegli obblighi e divieti, si configura come condotta in contrasto con la professionalità del Mediatore Familiare, è passibile di provvedimenti disciplinari e motivo di decadenza dalla qualità di Socio, come descritto nello Statuto di MEDEFitalia.

Art.4 Etica del Mediatore Familiare

Il mediatore familiare esercita l’attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto 151/2023, al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 Art.5 Riservatezza

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui e sugli eventuali accordi raggiunti nel percorso di Mediazione Familiare.

L’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche i tirocinanti, gli stagisti e gli allievi in formazione e in generale tutti coloro che, avendo ottenuto l’assenso di tutti i mediandi, assistono ai colloqui di Mediazione Familiare.

 Art.6 Aggiornamento professionale

Il Mediatore Familiare ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio e degli utenti/mediandi.

Ogni Mediatore Familiare iscritto a MEDEFitalia deve osservare tale obbligo secondo le indicazioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente tutto.

Art.7 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

I Mediatori Familiari devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime professionale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Tutti gli associati a MEDEFitalia, pena l’esclusione dall’associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), così come specificato nel Regolamento attuativo.

 Art.8 Divieto di accaparramento degli utenti/mediandi

È vietata ogni condotta tesa direttamente o indirettamente all’acquisizione di rapporti di clientela con modalità non conformi alla correttezza e al decoro professionali.

Il divieto vale anche per l’invio a professionisti di altre discipline che deve restare sempre una libera e incondizionata scelta dei mediandi.

Art.9 Correttezza professionale

Il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell’ambito dell’esercizio della mediazione familiare.

Art.10 Diritti degli utenti/mediandi

Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;

b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;

c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell’intervento di mediazione familiare;

d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;

e) informare i mediandi, prima dell’avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;

f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all’articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell’articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare, ai sensi dell’art.6 comma 10 D.M. 151/2023:

a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell’elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;

b) fornita l’informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale;

c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l’eventuale sottoscrizione dell’accordo;

d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all’autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;

e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;

f) riferisce all’autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l’adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

Per una completa informazione circa i propri diritti e i criteri etici e deontologici di condotta del Mediatore Familiare, copia del Codice dovrà essere a disposizione degli utenti/mediandi nella sede dei colloqui.

 Art.11 Interruzione della Mediazione

Il mediatore familiare, ai sensi dell’art.6 comma 11 D.M. 151/2023, interrompe il percorso di mediazione quando:

a) l’interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;

b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;

c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l’imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

Art.12 Pubblicità

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio agli utenti/mediandi e al decoro della professione.

Nelle informative pubblicitarie i Mediatori Familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di MEDEFitalia, così come previsto dallo Statuto.

 Art.13 Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Ai Mediatori Familiari Soci professionisti di MEDEFitalia sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

Art.14 Informativa agli utenti/mediandi

Il professionista iscritto a MEDEFitalia, in applicazione della normativa vigente, ha l’obbligo di informare gli utenti/mediandi del proprio numero d’iscrizione all’Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire all’utente/cliente, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell’Associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale nazionale, del sito web, dello sportello del consumatore, anche per consentire l’inoltro di eventuali reclami, così come  previsto dalla legge 4/2013 e dallo Statuto di MEDEFitalia.

Art.15 Mancato rispetto del Codice Etico, Deontologico e di Condotta

Come previsto dallo Statuto, MEDEFitalia opera attivamente per garantire che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta descritte nel presente codice, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni.

A garanzia dei mediandi, intesi anche nella loro qualità di consumatori, degli associati e dell’associazione stessa, lo Statuto di MEDEFitalia prevede l’istituzione di una Commissione Disciplinare, qualora risultasse necessario verificare, sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare (anche attraverso lo sportello di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori istituito presso la sede nazionale) o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio associato dei requisiti professionali e  dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.

I criteri relativi all’istituzione e all’ambito d’intervento della Commissione Disciplinare sono meglio specificati nel Regolamento attuativo, cui si rimanda.

Art. 30 Entrata in vigore

La prima versione del Codice è stata approvata con delibera n.005 del 20/01/2017.

Le revisioni vengono sottoposte per l’approvazione alla prima Assemblea utile dei Soci e successivamente pubblicate sul sito.


Testo in PDF del Codice etico deontologico e di condotta MEDEFitalia

Per informazioni segreteria@mediatoridellafamiglia.it