Disciplinare formazione permanente
DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
DEI SOCI PROFESSIONISTI DI
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia
Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare
Il Disciplinare delinea i criteri e le condizioni con cui i soci professionisti di MEDEFitalia possono assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite.
Di seguito il testo approvato dal Consiglio Direttivo del 9 febbraio 2026 e dall’Assemblea Soci il 19 giugno 2026
PREMESSA
Il Consiglio Direttivo di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare (di seguito MEDEFitalia)
CONSIDERATO CHE
- alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse degli utenti e della collettività, come indicato nell’art.2 comma 1 della legge 4/2013 e dagli artt. 4 e 5 del Decreto Interministeriale n. 151/2023 (di seguito D.M. 151/2023);
- le Associazioni di Professionisti devono valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle norme deontologiche, come indicato nell’art.2 comma 2 della legge 4/2013 e dall’art.6 del D.M. 151/2023;
- le Associazioni di Professionisti promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dell’art.5 comma 6, artt.3 e 6 del D.M. 151/2023, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice, come indicato nell’art.2 comma 3 della legge 4/2013;
- la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;
- la formazione permanente sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- la formazione permanente è un obbligo in capo ai Soci professionisti iscritti a MEDEFitalia, così come previsto nello Statuto (Diritti e doveri dei soci) e nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia, anche in osservanza del Decreto Legislativo 149/2022 e del D.M. 151/2023;
DEFINISCE ED APPROVA
IL PRESENTE DISCIPLINARE SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
(di seguito Disciplinare)
Art. 1 Scopo del Disciplinare
Il presente Disciplinare delinea i criteri e le condizioni con cui i soci professionisti di MEDEFitalia possono assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita e nel campo delle strategie di sostegno del conflitto e della negoziazione.
Art. 2 Definizioni
Per formazione professionale permanente s’intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento costante, inteso nei modi e nei termini previsti dall’art.2 comma 3 della legge 4/2013 e dall’art.5 del D.M. 151/2023.
Per credito formativo s’intende un titolo che evidenzia il percorso formativo e professionale di un individuo e che consente di valorizzarne l’esperienza maturata. Nello specifico “il credito formativo è un valore assegnabile ad un segmento di formazione (ad esempio un modulo didattico, un’unità capitalizzabile, un’annualità accademica, ecc.) o ad un’esperienza individuale (lavorativa, di volontariato, ecc.) riconoscibile nell’ambito di un percorso di formazione come competenza individualmente già acquisita” (definizione dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, ISFOL).
Art.3 Scopo della formazione professionale permanente
La finalità della formazione professionale permanente è quella di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e della collettività, nonché conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale per:
- rafforzare le competenze tecnico professionali dei mediatori familiari;
- promuovere conoscenze multidisciplinari che consentano la comprensione dei contesti di intervento;
- favorire processi di confronto e di integrazione tra professionisti, istituzioni e servizi e altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- rafforzare competenze nella progettazione degli interventi di mediazione familiare secondo gli orientamenti dei modelli teorici di riferimento;
- rafforzare conoscenze e competenze specifiche nella valutazione degli interventi effettuati;
- sviluppare conoscenze e abilità per l’individuazione degli elementi critici incontrati nell’esercizio della propria professione;
- sviluppare le competenze necessarie a trasformare gli elementi critici in risorse professionali;
- promuovere processi di studio e ricerca su modelli innovativi di mediazione familiare.
Art. 4 – Modalità della formazione professionale permanente
I mediatori familiari iscritti a MEDEFitalia hanno l’obbligo, previsto anche dall’art.5 comma 5 del D.M. 151/2023, nonché nello Statuto e nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei mediatori familiari di MEDEFitalia, di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente secondo le modalità indicate di seguito dal presente disciplinare.
La partecipazione agli eventi formativi va effettuata sia in presenza con attività laboratoriali su casi teorico-pratici, che in modalità telematica (formazione a distanza – FAD) tramite piattaforme digitali, in relazione all’evoluzione normativa giurisprudenziale
a) Validazione dell’attività formativa
Le valutazioni degli eventi atti a implementare formazione professionale permanente di ogni Socio, così come il rispetto dei criteri delineati nel presente disciplinare sono demandate dal Consiglio Direttivo alla Commissione Scientifica per la Formazione che, qualora fosse necessario, può attivare la Commissione Disciplinare per far rispettare gli obblighi formativi in capo a ogni Socio di MEDEFitalia.
La Commissione Scientifica per la Formazione ha inoltre la funzione di raccordo con le strutture/organismi formativi riconosciuti e di archiviazione del materiale ricevuto dalle strutture/organismi formativi stessi.
La Commissione Scientifica per la Formazione svolge un’attività di controllo dell’offerta formativa e dei requisiti per il riconoscimento di crediti e/o patrocinio e allo scopo può chiedere all’iscritto, alle scuole e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.
b) Decorrenza dell’obbligo di formazione professionale permanente
Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all’articolo 5, comma 6 D.M. 151/2023 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
c) Criteri di valutazione della formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio
Per valutare la formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio, la Commissione Scientifica per la Formazione utilizza lo strumento dei crediti formativi, così come definiti nell’art.1 del presente Disciplinare, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli.
d) Monte ore crediti per ogni Socio
Ogni Socio professionista, pena l’esclusione da MEDEFitalia, deve conseguire almeno 16 crediti formativi ogni anno.
Dei 16 crediti richiesti:
- una quota pari a 10 ore formative andrà effettuata sia in presenza con attività laboratoriali su casi teorico-pratici, che in modalità telematica (formazione a distanza – FAD) tramite piattaforme digitali, in relazione all’evoluzione normativa giurisprudenziale, sulle tematiche di cui all’art. 5 comma 5 del D.M. 151/2023
- nel complesso dei 16 crediti almeno la metà dovranno riguardare temi specifici della mediazione familiare
- almeno n. 4 del totale dei crediti formativi l’anno devono essere conseguiti con la partecipazione a eventi formativi (comprese supervisione e intervisione) organizzati direttamente da MEDEFitalia.
e) Eventi a cui possono essere attribuiti crediti formativi
I crediti formativi, si acquisiscono partecipando a eventi formativi sui temi previsti dall’art 5 comma 5 del D.M. 151/2023 e sui temi specifici sulla mediazione familiare, organizzati:
- direttamente da MEDEFitalia o dai propri Referenti Territoriali;
- dai Centri/Istituti riconosciuti, in base al Regolamento attuativo, da MEDEFitalia;
- da singoli Soci professionisti di MEDEFitalia;
I crediti formativi possono essere acquisiti anche partecipando a:
- eventi non specifici sulla mediazione familiare, anche se organizzati dai Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori familiari. In ragione della non specificità il numero dei crediti formativi attribuiti a questi eventi sarà inferiore a quelli previsti e dettagliati nel presente Disciplinare;
- eventi organizzati da Centri/Istituti o formatori non riconosciuti da MEDEFitalia, solo se la Commissione Scientifica per la Formazione li ritenga comunque utili per i mediatori familiari;
- supervisione individuale o intervisione di gruppo con mediatori familiari esperti nel ruolo di supervisori
- svolgimento delle attività organizzative e di gestione di MEDEFitalia
Il numero dei crediti attribuiti a ciascun evento è indicato nel presente Disciplinare.
Art.5 Procedura di riconoscimento degli eventi di formazione professionale permanente
Come specificato nel presente Disciplinare, le valutazioni in merito alle caratteristiche degli eventi atti a implementare formazione professionale permanente di ogni Socio sono svolte dalla Commissione Scientifica per la Formazione.
Per consentire la valutazione, le agenzie formative o i singoli formatori che organizzano eventi formativi utili anche per mediatori familiari per ottenere il riconoscimento da parte di MEDEFitalia (con conseguente concessione di uno specifico numero di crediti formativi) devono inviare via mail alla Sede nazionale la richiesta di riconoscimento, scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFitalia, allegando:
- materiale informativo sulla struttura o sul professionista che organizza l’evento
- nel caso di Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia, gli estremi del riconoscimento (numero d’inserimento nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFitalia, così come definito nel Regolamento Attuativo)
- consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, come da L. 101 del 10 agosto 2018
- attestazione del pagamento della quota prevista per il riconoscimento, indicata nella domanda stessa di riconoscimento scaricabile dal sito di MEDEFitalia
- informazioni dettagliate sull’evento tra cui:
- Programma completo dell’evento, comprensivo della durata
- Una dichiarazione che certifichi (per ogni singolo docente o in modo cumulativo) che i docenti rispettino i criteri stabiliti dai commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 5 del D.M. 151/2023, ricordando che per i formatori degli eventi (indipendenti dal corso iniziale) per i quali gli Enti richiedono il patrocinio e/o il riconoscimento e/o l’attribuzione di crediti a MEDEFitalia, il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 151/2023 è per MEDEFitalia condizione preferenziale, che diventa esclusiva se gli argomenti trattati sono quelli delle materie di mediazione familiare
- Quota d’iscrizione all’evento con previsione del pagamento di una quota agevolata d’iscrizione per i Soci di MEDEFitalia
Tale documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento.
La Commissione Scientifica per la Formazione risponderà alla richiesta di riconoscimento, identificando il numero di crediti formativi in base alle tabelle inserite nel presente Disciplinare.
In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento con attribuzione di crediti formativi (come da tabelle inserite nel presente Disciplinare), previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la decisione ai membri del Consiglio Direttivo (così modificato nel Consiglio Direttivo del 12/05/2017).
In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione, per il tramite della segreteria, invierà alla struttura che lo ha richiesto la motivazione, comprensiva di eventuali richieste di integrazioni e/o di ripresentazione della domanda.
In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione.
Art.6 Criteri per l’assegnazione del numero di crediti formativi agli eventi
Il numero di crediti formativi assegnati agli eventi si differenzia in base alle caratteristiche dell’evento, al riconoscimento o meno della struttura che li organizza, alla presenza di Soci professionisti di MEDEFitalia e alla eventuale partecipazione in modalità telematica (Formazione A Distanza – FAD) tramite piattaforme digitali.
TABELLA CREDITI EVENTI
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EVENTI |
IN PRESENZA |
FAD |
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Congressi, convegni e seminari Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati direttamente da MEDEFitalia |
12 crediti |
14 crediti |
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Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia |
10 crediti |
12 crediti |
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Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia |
8 crediti |
10 crediti |
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Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come organizzatore, unico relatore o relatore prevalente |
5 crediti |
6 crediti |
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Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
4 crediti |
5 crediti |
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Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza giornata (almeno 4 ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come unico relatore o relatore prevalente |
4 crediti |
5 crediti |
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Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza giornata (almeno 4 ore) con relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
3 crediti |
4 crediti |
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Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare inferiori a mezza giornata (meno di 4 ore) |
0,5 crediti/ora |
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Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare superiori alla giornata ma inferiori alle 2 giornate |
0,5 crediti/ora da aggiungersi ai crediti ottenuti per l’intera giornata |
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CRITERI AGGIUNTIVI PER EVENTI FAD DI BREVE DURATA |
FAD |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata inferiore a 1 ora con relatori appartenenti a MEDEFitalia |
1 credito |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata inferiore a 1 ora con relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
0,5 credito |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 1 ora con relatori appartenenti a MEDEFitalia |
2 crediti |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 1 ora con relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
1 credito |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 2 ore con relatori appartenenti a MEDEFitalia |
3 crediti |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 2 ore con relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
2 crediti |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 3 ore con relatori appartenenti a MEDEFitalia |
4 crediti |
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Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 3 ore con relatori non appartenenti a MEDEFitalia |
3 crediti |
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I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare, ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari, riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella. |
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Lo stesso numero di crediti formativi, secondo la tabella precedente, è attribuito ai Soci professionisti di MEDEFitalia relatori degli eventi, didatti nei corsi di formazione alla mediazione riconosciuti da MEDEFitalia, ai tutor di detti corsi previa presentazione della documentazione precisata nella Procedura di riconoscimento di crediti formativi. |
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Sono inoltre attribuiti 0,50 crediti formativi/ora ai Soci professionisti per lo svolgimento delle attività organizzative e di gestione di MEDEFitalia, adeguatamente documentate, fino a un massimo di 4 crediti/anno. |
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Sono inoltre attribuiti crediti formativi ai Soci professionisti per aver prodotto pubblicazioni con evidenza scientifica funzionali al miglioramento della professione di mediatore familiare, il cui contenuto sarà valutato dalla Commissione Scientifica, per un massimo di 4 crediti/anno. |
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Quando i crediti attribuibili non sono interi, vengono arrotondati all’unità per eccesso (se il valore dopo la virgola è superiore a 0,5) o per difetto (se il valore dopo la virgola è inferiore a 0,5). |
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TABELLA CREDITI SUPERVISIONE E INTERVISIONE
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EVENTI |
IN PRESENZA |
FAD |
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Supervisione di gruppo (attiva e passiva) organizzata da MEDEFitalia con Supervisori Professionali di MEDEFitalia iscritti in apposito elenco |
2 crediti/ora |
2 crediti/ora |
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Supervisione individuale (attiva e passiva) organizzata da MEDEFitalia con Supervisori Professionali di MEDEFitalia iscritti in apposito elenco |
2,5 crediti/ora |
2,5 crediti/ora |
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Supervisione individuale e/o di gruppo (attiva e passiva) organizzata da altre associazioni |
0,50 credito/ora |
0,50 credito/ora |
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Intervisione di gruppo (attiva e passiva) organizzata e coordinata da Supervisori Professionali di MEDEFitalia iscritti in apposito elenco |
1,5 crediti/ora |
1,5 crediti/ora |
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Intervisione di gruppo (attiva e passiva) organizzata da altre associazioni |
0,50 credito/ora |
0,50 credito/ora |
Le attività di intervisione devono essere concordate con MEDEFitalia e organizzate tramite la Segreteria di MEDEFitalia, inoltre, per poter valutare eventuali attività di equipe come attività laboratoriali, è necessario che venga inviato il verbale/dichiarazione dell’ente sottoscritto da un responsabile, dove risultino accertate le presenze, le date e gli orari, e che il tema dell’intervisione è stata la mediazione familiare e non altro. Le intervisioni (compresi i gruppi di studio/approfondimento su casi e le simulazioni) devono prevedere la partecipazione (anche da remoto) di un Supervisore MEDEFitalia riconosciuto
Art.7 Attestazione della formazione professionale permanente di cui ha usufruito il Socio
E’ responsabilità del Socio professionista richiedere e ottenere le attestazioni e le certificazioni che dimostrino la sua partecipazione all’evento di formazione professionale permanente.
In tali attestazioni e certificazioni deve essere chiaramente specificato il numero delle ore effettuate.
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che hanno partecipato a eventi formativi ritenuti utili per la propria formazione continua come mediatori familiari e che vogliono vengano riconosciuti con crediti formativi, devono seguire la seguente Procedura:
1. Quando inviare: 3 volte all’anno:
1. FINE GIUGNO (e comunque non oltre la fine del mese di luglio) per gli eventi formativi del primo semestre
2. FINE OTTOBRE (e comunque non oltre la fine del gennaio successivo) per verifica parziale assolvimento obblighi formativi, per gli eventi formativi del secondo semestre
3. FINE DICEMBRE (e comunque non oltre la fine del mese del gennaio successivo) come ultimo invio per gli eventi formativi del secondo semestre; inserire solo le nuove richieste, senza ripetere i corsi/ docenze precedentemente inviati
2. Dove inviare: all’indirizzo mail creditiformativi@mediatoridellafamiglia.it unico indirizzo mail deputato alla raccolta delle richieste di riconoscimento; non si devono inviare richieste alla Segreteria, al Presidente o ai Referenti Territoriali.
3. Cosa inviare:
a) Ogni Socio deve inviare la Tabella richiesta riconoscimento crediti allegata al presente Regolamento, (Allegato 2) complessiva con il dettaglio degli eventi di cui si chiede il riconoscimento crediti per il semestre (compilata nella sua totalità, in forma chiara e leggibile, possibilmente non a mano)
b) Locandina/brochure/programma del singolo evento da cui sia possibile desumere: relatori, formato dell’evento (se organizzato in presenza o tramite formazione a distanza – FAD), argomento trattato, orario in cui si è svolto;
N.B. il numero di crediti riconosciuto varia in funzione della durata, della pertinenza dell’argomento e della presenza/assenza di relatori di MEDEFItalia
c) Attestato di partecipazione per il singolo evento;
solo nei casi in cui l’organizzatore non prevedesse il rilascio di attestato (per eventi realizzati con canali digitali che non prevedono attestato), il socio è tenuto a fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e attestazione (disponibile sul sito, nell’area riservata) di partecipazione all’evento, che va a sostituire l’attestato mancante.
N.B. Non verranno accettate autocertificazioni per eventi che prevedono il rilascio di attestati di partecipazione.
4. La Commissione Scientifica non prenderà in considerazione le Tabelle incomplete, cioè non debitamente compilate in tutte le sue parti, nessuna esclusa o prive della documentazione richiesta a corredo di ogni evento formativo da allegare.
5. La Commissione Scientifica prenderà in esame tutta la documentazione e identificherà il numero di crediti formativi attribuiti all’evento, inoltrandoli al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
6. In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà, per il tramite della segreteria, al socio che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazione e/o di ripresentazione della domanda.
7. Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella Tabella attribuzione crediti formativi per eventi,
Art.8 Esoneri dalla formazione professionale permanente
Il Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, può esonerare pienamente o parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale, con esclusione però delle 10 ore previste dal D.M. 151/2023, nei casi di:
- Gravidanza a rischio, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, ma solo in presenza di situazioni di gravità tali da giustificare l’assenza dall’attività lavorativa
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali
- interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell’attività professionale di mediatore familiare
- trasferimento all’estero
L’esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.
Al Socio a cui il Consiglio Direttivo ha riconosciuto l’esonero dalla formazione permanente verrà comunque inviato l’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale ai sensi della Legge 4/2013.
Nel caso in cui il Socio professionista non adempiesse l’obbligo di aggiornamento professionale costante senza avere giustificate motivazioni, analizzate dal Consiglio Direttivo nei modi appena espressi, può incorrere in sanzioni erogate dal Consiglio stesso in relazione alla gravità del mancato adempimento.
Per la mancata attestazione degli eventi ovvero il non raggiungimento per un solo anno del monte ore obbligatorio, il Consiglio Direttivo potrà sollecitare il socio e fissare un termine per la presentazione degli attestati concordandolo con l’interessato.
Il Consiglio Direttivo considererà il non raggiungimento per più di due anni del monte ore obbligatorio, in mancanza di valide giustificazioni dal Socio professionista interpellato, come un’infrazione dei doveri di un Socio previsti dallo Statuto e dal presente Disciplinare e attiverà le procedure di controllo e di verifica sull’operato dei soci definite dal Regolamento attuativo.
Art. 9 Entrata in vigore
La prima versione del Disciplinare è stata approvata con delibera n.005 del 20/01/2017.
Le revisioni vengono sottoposte per l’approvazione alla prima Assemblea utile dei Soci e successivamente pubblicate sul sito.
Testo in PDF del Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente
Per informazioni segreteria@mediatoridellafamiglia.it
