Statuto

STATUTO di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia

Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare

Versione definita con atto notarile in data 17 giugno 2022
e approvata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Soci di MEDEFitalia

 

Art.1 COSTITUZIONE

E’ costituita MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione  italiana di professionisti della mediazione familiare (di seguito l’Associazione).

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Ove la legge lo consenta, ha rilevanza la sola indicazione del Comune in cui è ubicata la sede ed il trasferimento della stessa nell’ambito dello stesso Comune, non costituendo modifica dell’atto costitutivo, è di competenza dell’organo amministrativo.

L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo, votata a maggioranza assoluta.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue il fine di riunire e tutelare i professionisti che si occupano di mediazione familiare, intesa come professione non organizzata in ordini o collegi ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 4/2013.

Essa è unAssociazione di professionisti ai sensi dell’art.2 comma 1 della stessa legge.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Regolamento Attuativo.

E’ data la possibilità all’Associazione di modificare il Regolamento attuativo e di definire ulteriori regolamenti e disciplinari che si rendessero necessari per meglio regolamentare le sue specifiche peculiarità operative, mediante delibere del Consiglio Direttivo

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2 DEFINIZIONI

  1. Mediazione familiare: percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, nel quale il mediatore familiare si adopera affinché i genitori insieme elaborino in prima persona un programma di separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. La mediazione familiare richiede un periodo di tregua per essere svolta, sia di tipo legale (sospensione dell’iter legale della separazione e astensione da denunce o querele durante la mediazione) sia di tipo relazionale (astensione da comportamenti provocatori o rivendicativi).
  2. Mediatore familiare: figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l’evento separativo. Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche. Il mediatore familiare è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari. Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli. In particolare il mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice del consumatore, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l’aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.
  3. Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia: documento di riferimento contenente le indicazioni e gli obblighi sulla deontologia e la condotta del mediatore familiare che intende diventare socio di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.
  4. Regolamento Attuativo: documento che ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi, il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono, le procedure organizzative funzionali all’Associazione, definite dal Consiglio Direttivo.
  5. Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente: documento che delinea i criteri e le condizioni con cui i propri Soci professionisti possano assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite.

 

Art. 3 SCOPO

L’Associazione ha per scopo quello di rappresentare e organizzare i professionisti che si occupano di mediazione familiare al fine di valorizzarne le competenze e garantire che si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta contenute nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta a tutela dei genitori (considerati anche nell’accezione di utenti, come previsto dalla legge 4/2013 art.2 comma 1) che incontrano nella loro opera di mediatori.

L’Associazione non ha scopo di lucro e opera per:

  • Riunire i mediatori familiari in una struttura aggregativa per facilitare lo scambio professionale e la collaborazione, nel rispetto delle fondamentali specificità, in vista di una maggiore valorizzazione del ruolo del mediatore nel panorama sociale e legislativo.
  • Definire, attraverso il Regolamento Attuativo, i principi in base ai quali il mediatore familiare è formato, opera e interagisce con tutti gli attori coinvolti in una mediazione familiare, garantendo che la prestazione professionale effettuata dal mediatore associato sia stata svolta in modo corretto e qualificato.
  • Promuovere attività di studio e approfondimento (a livello nazionale e internazionale) quale forma di necessaria formazione permanente dei propri Soci, organizzando direttamente almeno un evento formativo di questo tipo ogni anno.
  • Garantire che i propri Soci abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa degli utenti, delle peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei minori coinvolti.
  • Garantire che i propri Soci rispettino il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni del medesimo codice.
  • Offrire agli utenti che usufruiscono dell’attività professionale dei mediatori familiari Soci, l’accesso alle forme di garanzia previste dalle norme di tutela dei consumatori tra cui uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) oltre che per ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall’Associazione agli iscritti.
  • Diffondere la cultura della mediazione familiare oltre che le corrette informazioni sul ruolo del mediatore e sui suoi rapporti con gli altri professionisti.
  • Partecipare alla definizione legislativa delle norme che regolino l’attività professionale del mediatore familiare.

Per il perseguimento degli scopi statutari, l’associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati o con altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità per la programmazione e la realizzazione d’iniziative che rientrino negli scopi descritti precedentemente.

Le modalità di tali forme di collaborazione verranno definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

Art.4 STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è organizzata in Sede legale, Sede operativa nazionale e Sedi territoriali; la sede legale e la sede operativa nazionale possono essere ubicate nello stesso luogo.

Sede legale

E’ ubicata in Milano

Sede operativa nazionale

E’ ubicata in una città italiana definita dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze operative dell’Associazione e comprende:

  • la Segreteria e la gestione informatica dei dati e delle informazioni di tutte le sedi dell’Associazione;
  • l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel quale è collocato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell’art.3 del presente Statuto;
  • l’Ufficio di Presidenza.

Sedi Territoriali

Sono da considerarsi come sedi locali dell’Associazione e sono ubicate in almeno tre Regioni italiane. L’Associazione potrà istituire Sedi Territoriali anche all’estero, come previsto dall’art.1 del presente statuto.

Nelle Sedi Territoriali si trova l’Ufficio del Referente Territoriale, inteso come rappresentante locale dell’Associazione. I compiti del Referente Territoriale sono dettagliati nell’art.19 del presente Statuto, a cui si rimanda.

 

Art.5 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi delineati nell’art.3 del presente statuto, l’Associazione potrà:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o Privati;
  • organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali, convegni, seminari ed eventi in genere;
  • svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;
  • svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

Per svolgere la propria attività, l’Associazione si potrà avvalere dell’opera degli associati che sarà svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

 

Art.6 SOCI

I Soci sono suddivisi in tre categorie: Fondatori, Professionisti, Professionisti non in attività.

a) Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare. Essi entrano di diritto a far parte delle strutture organizzative e direttive dell’Associazione. I nominativi dei Soci Fondatori compaiono in calce a questo statuto, da considerarsi anche documento di fondazione dell’Associazione.

b) Soci Professionisti

Sono Soci Professionisti coloro che abbiano:

  • conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale che rispetti le specifiche e risponda ai requisiti previsti nell’art. 2 del Regolamento Attuativo e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente ed esercitino la mediazione familiare in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (come previsto dall’art.1 comma 5 della legge 4/2013).
  • superato con esito positivo la procedura di selezione dei candidati professionisti, così come descritto nel Regolamento Attuativo.

c) Soci Professionisti non in attività

Sono Soci Professionisti non in attività coloro che soddisfano i criteri definiti nel punto b) ma non esercitano temporaneamente la professione di mediatore familiare.

A seguito del parere positivo del Consiglio Direttivo, i Soci delle tre categorie sono iscritti in apposito registro chiamato Elenco Soci, pubblicato sul sito di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.

Nell’Elenco Soci a ogni nominativo viene associato un numero d’iscrizione e l’indicazione del possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia.

L’Elenco dei Soci viene aggiornato entro il 1 aprile di ogni anno e contiene unicamente l’elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto

Il numero d’iscrizione all’Elenco dei Soci, unitamente ai riferimenti dell’Associazione e alle attestazioni che essa può rilasciare, può essere utilizzato dai Soci iscritti nella categoria b) come attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.

 

ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Fondatori di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia hanno diritto a:

  • partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
  • partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
  • partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall’Associazione;
  • accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dellAssociazione, la cui password di protezione verrà comunicata al Socio ogni anno.

Parimenti i Soci Fondatori sono tenuti:

  • al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
  • al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all’attività professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia;
  • a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci Professionisti di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia hanno diritto a:

  • partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
  • svolgere in contradditorio le proprie difese in caso di provvedimenti sanzionatori a proprio carico;
  • partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
  • candidarsi per l’elezione di alcune cariche sociali così come descritto negli artt.14, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente statuto;
  • partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall’Associazione;
  • accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dell’associazione, la cui password di protezione verrà comunicata al Socio ad ogni rinnovo della quota associativa annua;
  • promuovere, attraverso il sito dell’Associazione, la propria attività in favore delle famiglie purché coerente con i dettami deontologici e di condotta delineati nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.

Parimenti i Soci Professionisti sono tenuti:

  • al rigoroso – rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
  • al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all’attività professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia;
  • ad adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale costante, così come previsto dall’ art.5, comma 1, punto e) della legge 4/2013 e descritto nel Disciplinare sulla formazione permanente;
  • al rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista, così come specificato nella legge 4/2013, art. 1, comma 4;
  • a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
  • al pagamento della quota associativa annua.
  • al mantenimento della polizza assicurativa RC professionale

I Soci Professionisti non in attività hanno diritto a:

  • partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
  • partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
  • partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall’Associazione;
  • accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dellAssociazione, la cui password di protezione verrà comunicata al Socio ogni anno.

Parimenti i Soci Professionisti non in attività sono tenuti:

  • a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali.
  • al pagamento della quota associativa annua.

I Soci Professionisti non in attività non sono tenuti:

  • al mantenimento della polizza assicurativa RC professionale
  • ad assolvere gli obblighi di formazione permanente

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art.8 AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI

L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.

Le modalità di ammissione sono specificate nel Regolamento Attuativo a cui si rimanda.

Assolti gli obblighi definiti dal Regolamento Attuativo e dopo un confronto (anche telematico) tra i componenti, il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l’ammissione del candidato che da quel momento viene inserito nell’Elenco dei Soci.

I Soci possono decadere dalla loro qualità per recesso o dimissioni volontarie. L’intenzione di recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l’esclusione di Soci, sia Fondatori che Professionisti, responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

  • comportamento (atteggiamenti, atti o comunicazioni) che danneggia l’Associazione in termini materiali o di immagine ovvero incompatibile con le sue finalità descritte nell’art.3 del presente statuto;
  • grave inosservanza delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
  • grave inosservanza dello norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente;

Per i Soci Professionisti rappresentano inoltre inadempienze gravi:

  • il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
  • l’inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente statuto.

L’esclusione è prevista per qualsiasi socio e le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Consiglio Direttivo attraverso l’istituzione, anche in modalità telematica, di una Commissione Disciplinare, come specificato nel Regolamento Attuativo.

Se sono confermate le ragioni della decadenza del socio, il Consiglio Direttivo adotta una formale deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in cui prevede la cancellazione dall’Elenco del socio decaduto e trasmette al socio radiato la motivazione alla sua esclusione.

Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso avverso il provvedimento entro giorni quindici dal ricevimento della delibera di esclusione, producendo memoria difensiva. Il ricorso sarà esaminato nella prima assemblea ordinaria successiva, da convocarsi comunque entro tre mesi dal deposito del ricorso, in cui il socio interessato potrà partecipare per esporre oralmente le sue spiegazioni.

L’assemblea si pronuncerà in via definitiva e fino alla sua deliberazione il socio è cautelativamente sospeso dalla qualifica di Socio di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia. La condizione di sospensione, così come quella di decadenza, compariranno anche nell’Elenco Soci in apposite voci.

Il Socio che decade o recede volontariamente dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art.9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative versate annualmente dai Soci;
  • proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
  • contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
  • sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente. Gli eventuali avanzi d’esercizio verranno reinvestiti in attività statutariamente previste.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.

 

Art.10 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige e approva entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso ed il conto economico dell’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico da parte dell’assemblea potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

 

Art.11 ORGANI SOCIALI

Sono organi di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • Il Tesoriere;
  • i Referenti Territoriali;
  • la Commissione Scientifica per la Formazione;
  • il Consiglio dei Garanti, ove nominato;
  • Il Revisore dei Conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di specifici incarichi. La necessità e l’entità del rimborso spese  sono decise dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni degli organi sociali possono avvenire in presenza o in modalità telematica, tramite piattaforme digitali.

 

Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Soci, in regola con l’iscrizione e i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’Assemblea ordinaria delibera su:

  • le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
  • il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio presentato dal Presidente e riscontrato dal Revisore, ove nominato;
  • l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione, con le modalità di cui all’art.14;
  • l’elezione, ove ritenuto opportuno, del Consiglio dei Garanti;
  • l’elezione, ove ritenuto opportuno, del Revisore dei Conti;
  • eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sul trasferimento della sede legale, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

 

Art.13 CONVOCAZIONE E QUORUM

L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.

In casi d’urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci almeno tre giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori, ai Soci Professionisti e ai Soci Professionisti non in attività in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Ogni Socio ha diritto a un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da altra persona designata dai presenti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.  Il verbale delle riunioni dell’Assemblea dovrà essere a disposizione dei soci sul sito web dell’Associazione.

 

Art.14. CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 8 membri e un massimo di 12, tra cui:

  • Presidente,
  • Vicepresidente,
  • Il Tesoriere
  • Il Direttore Scientifico
  • Almeno 3 Referenti Territoriali

I componenti del Consiglio Direttivo verranno scelti dall’Assemblea dei soci all’interno dei Soci che si saranno resi disponibili per questo incarico, con i seguenti criteri:

  • per i primi dieci esercizi dalla costituzione dell’associazione ai Soci Fondatori è riservata la nomina di tre Consiglieri dei quali uno con l’incarico di Direttore Scientifico e uno con la carica di Vicepresidente; alla scadenza del termine o nel caso in cui per qualunque ragione venga a mancare la designazione da parte dei soci fondatori la nomina passa all’Assemblea dei Soci;
  • l’Assemblea dei Soci ratifica la nomina dei tre Consiglieri designati dai Soci Fondatori, nomina i restanti Consiglieri – e tra questi almeno tre referenti Territoriali – tra i soci che si saranno resi disponibili per questi incarichi;
  • l’Assemblea nomina altresì il Presidente.

Il Consiglio direttivo, inoltre, nomina al suo interno il Tesoriere.

I membri eletti devono accettare formalmente l’incarico ricevuto.

La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata per giusta causa.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, tenuto conto del primo dei non eletti, sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente, sentiti i presenti, designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è a disposizione dei soci sul sito web dell’Associazione in apposita sezione con i testi delle delibere (per intere o per estratti) nel rispetto della massima trasparenza.

 

Art.15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi, la gestione della sua attività e per la nomina dei responsabili per settori d’attività.

Il Consiglio Direttivo per adempiere agli scopi statutari, in particolare quelli di garantire un alto livello di preparazione dei propri Soci, istituisce una Commissione Scientifica per la Formazione. Le modalità di istituzione della Commissione Scientifica per la Formazione e i suoi compiti sono meglio dettagliati nell’art.20 del presente Statuto.

Unitamente alla Commissione Scientifica per la Formazione, il Consiglio Direttivo valuta attentamente e riconosce i Centri/Istituti di Formazione e i loro corsi di formazione per le motivazioni e con le modalità descritte nel Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Direttivo decide, visti gli esiti dell’esame d’ammissione e sentito il parere della Commissione Scientifica per la Formazione, l’ammissione dei Soci Professionisti e la loro iscrizione nell’Elenco Soci, così come descritto nell’art.6 del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri Soci, data dal pieno rispetto delle indicazioni previste dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia e quindi le conseguenti decisioni, così come descritte nell’art.8 del presente Statuto, sulla decadenza dei Soci e loro cancellazione dall’Elenco dei Soci, ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 4/2013.

A questo scopo, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare, così come descritta nel Regolamento Attuativo, qualora risultasse necessario verificare il rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia italia e nel Disciplinare sulla  Formazione Professionale Permanente, sia per valutazione autonoma che  per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione  familiare o di un altro socio.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea dei Soci tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

  • definisce le attività che l’Associazione dovrebbe svolgere, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  • definisce le quote associative annue;
  • struttura lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
  • redige e modifica il Regolamento Attuativo, da sottoporre per l’approvazione alla prima Assemblea utile dei Soci e pubblicare sul sito
  • redige e modifica il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia, da sottoporre per l’approvazione alla prima Assemblea utile dei Soci e pubblicare sul sito;
  • analizza e definisce proposte di modifica del presente statuto;
  • nomina un Tesoriere le cui funzioni possono anche essere attribuite al Vicepresidente, determinando funzioni, poteri e durata dell’incarico;
  • nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, determinando funzioni, poteri e durata dell’incarico;
  • definisce le modalità di collaborazione tra l’Associazione ed enti pubblici e privati o altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità, per la programmazione e la realizzazione d’iniziative che rientrino  negli scopi descritti precedentemente;
  • può delegare alcuni dei propri poteri e compiti ad altri componenti del Direttivo, fissando i limiti della delega stessa.

 

Art.16 PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita i più ampi poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione quali:

  • assumere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati;
  • presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  • curare il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegati allo stesso dal Consiglio direttivo e in collaborazione con il Vicepresidente;
  • disporre l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, su delibera del Consiglio Direttivo che ne determina limiti e poteri, provvedendo ai pagamenti di forniture di beni e servizi, direttamente o tramite delega;
  • firmare tutti gli atti ufficiali dell’Associazione;
  • curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Il Presidente rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere

 

Art. 17 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell’art. 14 del presente Statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o per altra causa giustificata nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, il Vicepresidente ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente può assumere anche la funzione di Tesoriere.

Il Vicepresidente rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere.

 

Art.18 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto all’interno del Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell’art. 14 del presente Statuto.

Il Tesoriere dell’Associazione è il responsabile del controllo amministrativo dell’Associazione ed è incaricato di:

  • tenere in regola, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i libri contabili e sociali;
  • compilare, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea;
  • provvedere agli incassi ed ai versamenti necessari alla gestione amministrativa dell’Associazione; per questo ha accesso, con firma depositata, al conto corrente bancario o postale aperto dal Presidente per le necessità dell’Associazione.

Il Tesoriere rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la durata della carica di consigliere.

 

Art.19 – I REFERENTI TERRITORIALI

I Referenti Territoriali sono eletti dall’Assemblea dei Soci che provvederà anche alla nomina di almeno tre di essi quali componenti del Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell’art.14 del presente Statuto.

Le sedi dei Referenti Territoriali sono da considerarsi anche Sedi Territoriali di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, così come specificate nell’art.4 del presente statuto.

I compiti dei Referenti Territoriali sono i seguenti:

  • promuovere nel proprio territorio di competenza adeguate forme di garanzia a tutela dell’utente (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013), offrendo al cittadino consumatore tutte le informazioni necessarie alla scelta di intraprendere una mediazione familiare, avendo a disposizione materiale informativo fornito dall’Associazione e disponendo della sezione relativa al proprio territorio dell’Elenco Soci, per indirizzare i richiedenti verso professionisti che rispettano i criteri di professionalità e competenza definiti dall’Associazione;
  • presenziare ovvero partecipare attivamente in qualità di rappresentante dell’Associazione alle iniziative relative alla pacificazione delle relazioni familiari conflittuali che vengono organizzate sul territorio di competenza;
  • facilitare i rapporti tra i Soci dell’Associazione del proprio territorio, anche creando, in collaborazione con il Consiglio direttivo e la Commissione Scientifica per la Formazione, delle iniziative formative che soddisfino la necessità di formazione permanente degli associati;
  • raccogliere e stimolare nuove candidature all’Associazione;
  • informare regolarmente il Consiglio Direttivo sull’andamento delle attività, sulle iniziative, sulle richieste di adesione e sulle eventuali lamentele dei cittadini consumatori;
  • ogni altro compito e/o funzione ad essi delegati dal Consiglio Direttivo.

I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre anni.

 

 

Art. 20 – LA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la Formazione è istituita dal Consiglio direttivo per costituire l’organo di controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività.

La Commissione Scientifica per la Formazione consta di quattro membri scelti tra i Soci, sia Fondatori che Professionisti.

I membri della Commissione Scientifica per la Formazione dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti  delle strutture/organismi formativi, rimangono in carica per tre anni.

Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro. La sostituzione può avvenire anche per abbandono dell’incarico, o su richiesta motivata da parte degli altri membri della commissione o del Consiglio Direttivo. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità dell’incarico da assolvere e dei suddetti criteri.

La Commissione Scientifica per la Formazione si riunisce periodicamente e comunque non meno di tre volte l’anno. Delibera all’unanimità. Il verbale delle riunioni è a disposizione dei soci a richiesta.

 

Art.21 – I  COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la Formazione in quanto organo di controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività, ha poteri di valutazione ed analisi correlati all’iscrizione di nuovi soci, di riconoscimento del loro iter formativo nonché del loro operato tra cui (in via esemplificativa  ma non tassativa):

  • la definizione dei criteri di ammissione e selezione dei candidati soci, tra cui la nomina di apposita commissione d’esame, così come meglio specificato nel Regolamento Attuativo, parte integrante di questo  Statuto e a cui si rimanda;
  • la valutazione e l’eventuale riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione di provenienza dei candidati soci e dei loro corsi di formazione, così come meglio specificato nel Regolamento Attuativo;
  • la valutazione e l’eventuale riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da di Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, così come indicato nel Regolamento Attuativo e meglio specificato nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente;
  • la definizione dei criteri per l’assolvimento da parte dei Soci Professionisti degli obblighi di formazione professionale costante;
  • l’adempimento del compito di controllo costante della qualità dell’offerta formativa proposta dai Centri/Istituti riconosciuti o da strutture/singoli professionisti che organizzano  eventi di formazione professionale permanente, anche utilizzando strumenti di rilevazione quali test e questionari ad hoc;
  • la proposta diretta di corsi o eventi di formazione professionale permanente dei propri iscritti, nella misura di almeno un evento all’anno;
  • la definizione di ogni altra forma di analisi e valutazione dei criteri di competenza professionale che i Soci devono possedere, in accordo e su mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art.22 – IL CONSIGLIO DEI GARANTI

L’Assemblea dei Soci, ove ritenuto opportuno, nomina i membri del Consiglio dei Garanti, scegliendoli tra professionisti di notorietà nazionale e internazionale, esperti in mediazione e altre soluzioni alternative alle dispute (ADR).

Il Consiglio è composto di tre membri e avrà il compito di vigilare affinché le attività svolte dall’Associazione siano in linea con scopi e principi espressi da questo statuto, in particolare riguardo al controllo che la stessa deve garantire in merito alle competenze professionali dei suoi Soci e al loro rispetto di tutti gli strumenti di tutela dei cittadini consumatori.

Il Consiglio dei Garanti rimane in carica per tre anni.

I garanti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell’Associazione e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

In caso di accertamento di difformità tra l’attività dell’Associazione e le finalità della stessa, il Consiglio dei Garanti ne riferisce all’Assemblea.

 

Art.23 – IL  REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea dei Soci, ove ritenuto opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte in materia, il Revisore dei Conti che resta in carica per tre anni.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

 

Art.24 – IL  RAPPRESENTANTE DELL’UFFICIO LEGALE

Il Consiglio Direttivo nomina, ove ritenuto opportuno e necessario e scegliendolo tra persone esperte in materia, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia.

Il Rappresentante dell’Ufficio Legale resta in carica per tre anni. Egli opera su mandato del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni può assistere, con vari compiti tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

  • tutela legale dell’Associazione e del suo rappresentante legale, il Presidente, fungendo da intermediario nelle relazioni con gli apparati di giustizia qualora si renda necessario;
  • controllo della regolarità, secondo i criteri di legge, degli atti e delle comunicazioni dell’Associazione con enti e privati; il suo parere sugli stessi viene espresso per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • accoglienza e valutazione dei ricorsi, pervenuti allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell’art.3 del presente Statuto; il suo parere sui ricorsi, comprensivo delle indicazioni sulle eventuali azioni legali da intraprendere, viene espresso per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • eventuale rapporto con i legali che i Soci Professionisti hanno attivato, a propria tutela, a seguito di ricorsi dei cittadini consumatori rivolti direttamente a loro.

Il Rappresentante dell’Ufficio Legale ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell’Associazione per adempiere ai compiti delineati sopra e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

 

Art.25 –  ELEMENTI INFORMATIVI E FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ

MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità richiamati dall’ art.4 della legge 4/2013.

Nei casi in cui i propri Soci siano autorizzati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, , anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della stessa legge, l’Associazione osserva anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il Presidente di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, unitamente al Consiglio Direttivo, garantiscono, nel rispetto dall’ art.5 della legge 4/2013, la correttezza delle informazioni fornite dal sito web rendono pienamente disponibili ai cittadini consumatori le informazioni relative a:

  1. atto costitutivo e statuto;
  2. precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  3. composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  4. struttura organizzativa dell’associazione;
  5. requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  6. assenza di scopo di lucro;
  7. il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  8. l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  9. le sedi dell’associazione sul territorio nazionale;
  10. la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Soci, in forma diretta o indiretta;
  11. l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  12. le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art.21 del presente Statuto.

 

Art.26 –   FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL’UTENTE

MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, promuove tutte le necessarie forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

  • l’obbligo per gli iscritti all’Associazione di riportare in ogni comunicazione con i propri clienti l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 4/2013, unitamente ai riferimenti dell’associazione di appartenenza (denominazione, sede legale, sito web). L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice;
  • l’attivazione, presso la Sede Operativa Nazionale, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi, anche in modalità telematica, in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione stessa;
  • l’attestazione, a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciata ai propri Soci e relativa all’iscrizione all’associazione e al rispetto dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, così come specificato nel Regolamento Attuativo;
  • l’obbligo per gli iscritti all’Associazione di comunicare durante l’incontro informativo e di orientamento iniziale con i genitori, tutte le informazioni relative a:
  • specificità del proprio intervento, descrivendo il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, differenziandolo da quello di altri professionisti sociali, sanitari o giuridici iscritti in ordini o collegi;
  • costi, tariffe e modalità di pagamento, specificando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
  • sottoscrizione da parte del mediatore della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, specificandone il numero e gli estremi;
  • la tutela della loro privacy, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in modo conforme alle direttive del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679)
  • la tutela della riservatezza, così come descritta nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia;
  • il controllo, tramite gli organi sociali preposti, del rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale, anche istituendo una Commissione Disciplinare, così come descritta nel Regolamento Attuativo a cui si rimanda.

 

Art.27 –  CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alle sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla decisione del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano

Art.28 –  SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.29 –   RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.


Testo dello Statuto di MEDEFitalia